Intestazione Centro Studi Lavori e Riforme dell'Università di Modena e Reggio Emilia
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Violenza di genere e congedi nel Jobs Act: perché una circolare non fa primavera

 
  19 aprile 2016

Commento - Violenza di genere e congedi nel Jobs Act: perché una circolare non fa primavera

Alessandra Servidori - Direttore del Ceslar - Centro Studi "Lavori e Riforme" del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 

 

Il Jobs Act ha introdotto il congedo come forma di salvaguardia per le lavoratrici che subiscono violenza o stalking e l'Inps eroga l'indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Dopo dieci mesi di attesa, è stata diramata la circolare n.65 del 15/4/2016 di cui evidenziamo qui gli aspetti più interessanti. L'analisi - se pur sommaria - della Circolare evidenzia però alcuni problemi che ci auguriamo siano risolti in seguito.

Che cosa dice il decreto
L'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di tre mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati. Il congedo è stato previsto, in via sperimentale, per l'anno 2015; in forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 80/2015).
Le istruzioni della circolare Inps sono riferite alle lavoratrici del settore privato, sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa. Le lavoratrici del settore pubblico, alle quali l'indennità per il congedo in questione è corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità, sono contemplate per gli aspetti che riguardano la copertura figurativa dei periodi di congedo fruiti. Per quanto riguarda poi le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sono contemplate dall'art. 24 in argomento solo ai fini del riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all'indennità (comma 2 dell'art. 24 cit.).

Le istruzioni per l'uso
Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio". Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall'attività lavorativa). Nella circolare dell'Inps viene chiarito che "il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione". In caso di fruizione oraria, viene sottolineato, "l'indennità è pagata in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E' corrisposta direttamente dall'Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità". Inoltre viene fatto sapere che "le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall'entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, presentano una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati"

Le criticità
1) I Centri antiviolenza e le Case Rifugio dovranno essere in grado di ottemperare al ruolo richiesto e al percorso che la vittima di violenza denuncia, ammesso che la lavoratrice abbia la garanzia della tutela della privaci dell'offesa subita e contemporaneamente difesa da probabili ritorsioni a seguito dell'avvio della denuncia medesima
2) L'Istituto si dovrà sicuramente dotare di un sistema operativo e coordinato territorialmente con le sedi per accogliere la modulistica prevista e rispondere concretamente alle domande documentate
3) Quanto al finanziamento degli oneri e al monitoraggio della spesa relativa al congedo per le vittime di violenza di genere, introdotto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, sappiamo che essa rientra negli oneri finanziati mediante riduzione del fondo di cui all'art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Legge di stabilità 2015).
Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di duemila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Gli oneri complessivi, inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo di legge in oggetto, sono valutati, per l'anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto 80/2015). Quindi dobbiamo recuperare e in fretta poiché, diversamente, le risorse rischiano per il 2015 di andare in economia.
Bisogna poi tenere conto che, per gli anni successivi, anche l'applicazione di questo nuovo congedo è assicurata mediante gli appositi stanziamenti annui previsti dall'art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali n. 148 del 2015, che si riporta testualmente: "I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno 2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo."
Attenzione però : l'art. 27 del decreto n. 80/2015 del Jobs Act sopra richiamato prevede la clausola di salvaguardia in forza della quale il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal decreto stesso.
Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 26, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli .
4) E' noto che che le somme derivanti dall'erogazione dell'indennità alle vittime sono poste a carico dello Stato con un nuovo conto imputabile alla gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia (GAT) . A titolo informativo, si sottolinea che, ai fini della tassazione, la Circolare precisa:"All'indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere, erogata direttamente dall'Istituto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 del TUIR, in quanto trattasi di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi sostituiti, perduti o integrati". Ciò significa che le somme erogate in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ( art. 6, comma 2, del TUIR), pertanto tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di lavoro dipendente o equiparati a questi, sono assoggettati a tassazione come redditi di lavoro dipendente (Mess. Inps 29 marzo 2006, n. 9706).

 

[Ultimo aggiornamento: 27/04/2016 14:54:21]